Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33319 - pubb. 27/06/2025
Liquidazione Controllata: debitore incapiente ed adesione alla domanda del creditore
Tribunale Chieti, 16 Giugno 2025. Pres. Campli. Est. Chiauzzi.
Liquidazione Controllata – Istanza del creditore – Assenza di patrimonio del convenuto – Apertura della procedura – Inammissibilità – Carenza di eccezione di incapienza del debitore Irrilevanza – Adesione del debitore alla domanda – Irrilevanza
Va respinta l’istanza di apertura della liquidazione controllata promossa da un creditore, malgrado l’adesione del convenuto alla domanda e la mancata eccezione di incapienza ex art. 268, comma 3, primo periodo, ogni qualvolta il Tribunale accerti l’effettiva carenza di patrimonio liquidabile.
In tal senso, l’adesione del debitore alla domanda proposta dal creditore non vincola in alcun modo il giudice, né preclude il controllo rigoroso sulla sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge; la natura pubblicistica della procedura impone infatti che l’apertura della liquidazione controllata avvenga solo in presenza di condizioni che giustifichino l’attivazione del meccanismo concorsuale e fra tali condizioni vi è - imprescindibilmente - l’offerta di una qualche utilità da parte del debitore, quale manifestazione minima ma necessaria della sua meritevolezza.
L’accesso alla procedura non può quindi essere consentito sulla sola base di dichiarazioni di intenti prive di concretezza o fondate su ipotesi di redditi futuri non verificabili, né supportate da elementi oggettivi. In difetto di qualunque bene da liquidare o di una quota di reddito cedibile, la procedura richiesta risulterebbe del tutto priva di funzione e si tradurrebbe in un automatismo verso l’esdebitazione, in assenza di qualsiasi sforzo patrimoniale da parte del debitore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[n.d.r.]
La decisione, la prima a quanto ci consta, è di particolare interesse per l’assoluta prevalenza assegnata al principio della efficienza delle procedure concorsuali, per cui in presenza di una oggettiva antieconomicità della procedura, la relativa apertura è inammissibile e il diniego può essere pronunciato dal tribunale d’ufficio - pur in presenza di adesione alla domanda da parte del debitore - anche in assenza dell’eccezione di incapienza del convenuto e dell’attestazione dell’OCC richiesta dall’art. 268, terzo comma, primo periodo, CCII.
In giurisprudenza, in termini diversi, si è ribadita l’assoluta necessità che l’eccezione di incapienza sollevata dal debitore sia accompagnata dalla relativa attestazione dell’OCC, per cui “nel procedimento promosso dal creditore per l’apertura della liquidazione controllata, va respinta l’eccezione di improcedibilità sollevata dal debitore sul presupposto della impossibilità di acquisire attivo utilmente distribuibile, ove detta eccezione sia solo affermata dal resistente, in assenza di una completa attestazione dell’OCC” (Tribunale di Salerno 3 febbraio 2025).
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale