Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33321 - pubb. 28/06/2025

La Cassazione su ammissibilità delle prove e insufficienza motivazionale nella opposizione allo stato passivo

Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2025, n. 15915. Pres. Terrusi. Est. Pazzi.


Prova documentale – Fatture e DDT – Necessità di motivazione specifica sull’inattendibilità – Prova testimoniale – Rigetto – Obbligo di motivazione articolata – Contratto estimatorio – Omesso esame – Vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. – Cassazione – Error in procedendo – Motivazione apparente



La decisione che esclude l’ammissione al passivo di un credito fondato su fatture e DDT non sottoscritti deve essere sorretta da una motivazione concreta e circostanziata sull’inattendibilità della documentazione prodotta; una semplice constatazione formale (es. assenza di firma) non è idonea a rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice di merito.


È nulla la sentenza che rigetta in modo indistinto le istanze istruttorie orali con una motivazione cumulativa e generica (circostanze “non contestate”, “irrilevanti”, “già desumibili dagli atti”, ecc.), senza chiarire, capitolo per capitolo, le ragioni specifiche dell’inammissibilità, trattandosi di una motivazione solo apparente.


Sussiste omesso esame di fatto decisivo allorché il giudice di merito non consideri il contratto estimatorio oggetto di discussione tra le parti e potenzialmente decisivo ai fini della ricostruzione del rapporto contrattuale e della sussistenza del credito.


L’anomalia motivazionale che impedisce di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione costituisce violazione di legge processuale e comporta la nullità della sentenza per error in procedendo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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