Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33330 - pubb. 01/07/2025

Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e azione di accertamento negativo

Cassazione civile, sez. III, 20 Maggio 2025, n. 13385. Pres. Travaglino. Est. Fiecconi.


Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Successiva proposizione di azione di accertamento negativo di una delle parti - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Presupposto di ammissibilità - Interesse ad agire diverso dalla refusione delle spese di ATP - Necessità - Fattispecie



La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese). (massima ufficiale)




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