Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33333 - pubb. 01/07/2025
Assoggettabilità a liquidazione giudiziale delle società cooperative
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 01 Aprile 2025. Pres., est. Quaranta.
Cooperative – Assoggettabilità a liquidazione giudiziale – Necessità dell’esercizio di attività commerciale
Mutualità prevalente – Lucro oggettivo – Requisito per la qualifica di imprenditore commerciale
In base all’art. 2545-terdecies c.c., come novellato dall’art. 381 CCII, la società cooperativa può essere sottoposta a liquidazione giudiziale solo se esercita concretamente attività commerciale. Non è sufficiente la qualifica formale di impresa mutualistica né l’enunciazione statutaria di attività imprenditoriale; occorre l’accertamento di un’effettiva attività connotata da economicità, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi.
Lo scopo mutualistico e la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente non escludono di per sé la possibilità di esercizio di attività commerciale, purché si verifichi in concreto il requisito del cosiddetto lucro oggettivo. In assenza di tale elemento – come nel caso in cui per più esercizi consecutivi la cooperativa non abbia prodotto ricavi – difetta il requisito soggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale