Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33334 - pubb. 01/07/2025
Istanza di liquidazione giudiziale fondata su credito oggetto di cessione in blocco
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 10 Aprile 2025. Pres., est. Quaranta.
Liquidazione giudiziale – Legittimazione attiva – Necessità di un credito documentalmente supportato
Ai fini della legittimazione alla proposizione del ricorso per liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, CCII, è necessario che il credito posto a fondamento della domanda sia almeno sommariamente dimostrato. In mancanza di prova sufficiente sulla titolarità del credito in capo al ricorrente, la domanda deve essere rigettata.
[Fattispecie in tema di cessione di crediti in blocco, dove ai sensi della Legge n. 130/1999, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del singolo credito da parte del cessionario, in caso di contestazione. È onere di quest’ultimo fornire prova della riconducibilità del credito specifico alla massa ceduta, anche mediante documentazione ulteriore.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale