Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33366 - pubb. 08/07/2025

Concordato preventivo revocato e permanenza della prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale

Tribunale Nocera Inferiore, 12 Giugno 2025. Pres. Troisi. Est. Velleca.


Credito professionale – Prededuzione – Consecuzione tra procedure – Rilevanza del dissesto unitario


Concordato preventivo revocato – Prededuzione – Permanenza nella successiva liquidazione giudiziale



Ai fini del riconoscimento della prededuzione ex art. 6, co. 1, lett. c), e co. 2, CCII, è sufficiente che il credito sia sorto in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo ammessa dal Tribunale, e che la successiva liquidazione giudiziale regoli il medesimo stato di dissesto, a nulla rilevando un intervallo temporale non irragionevole tra le due procedure.


La revoca dell’ammissione al concordato preventivo per fatto imputabile al debitore (mancato versamento della cauzione) non esclude il diritto alla prededuzione del credito professionale già sorto, se la liquidazione giudiziale successiva deriva da un medesimo stato di crisi e vi è consecuzione tra le due procedure. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale