Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33374 - pubb. 09/07/2025

Effetti della presentazione del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 10 Aprile 2025. Pres., est. Quaranta.


Ricorso per cassazione – Inidoneità a sospendere il procedimento – Esclusione della sospensione automatica


Sospensione del procedimento – Inammissibilità in sede di rinvio – Competenza esclusiva del giudice di appello



Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non sospende ex se l’efficacia della decisione, in base al disposto dell’art. 51, comma 14, CCII, che esclude qualsiasi automatismo sospensivo e consente soltanto la sospensione della liquidazione dell’attivo ai sensi dell’art. 52 CCII, su istanza al giudice di secondo grado e per gravi motivi.


La sospensione degli effetti della sentenza impugnata, compresa la prosecuzione del procedimento di liquidazione giudiziale, è rimessa esclusivamente al giudice del reclamo, ai sensi dell’art. 52 CCII, e non può essere disposta dal tribunale in sede di rinvio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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