Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33375 - pubb. 10/07/2025
Composizione negoziata: rispristino degli affidamenti e penalità ex art. 614-bis per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’ordine
Tribunale Bologna, 06 Giugno 2024. Est. Atzori.
Composizione negoziata – Ripristino affidamenti – Illegittimità della revoca bancaria – Omessa comunicazione scritta
Misure cautelari – Obbligo di ripristino delle linee di credito – Penalità ex art. 614-bis c.p.c.
È illegittima la sospensione o revoca delle linee di credito da parte degli istituti bancari ove non sia fornita una comunicazione scritta contenente le ragioni della decisione, in violazione dei principi di trasparenza e correttezza contrattuale, anche ai sensi dell’art. 1845 c.c. e della disciplina prudenziale di vigilanza.
Nel contesto della composizione negoziata può essere ordinato agli istituti bancari il ripristino delle linee di affidamento sospese o revocate, con contestuale imposizione di una penalità ex art. 614-bis c.p.c. per ogni violazione dell’ordine giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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