Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33379 - pubb. 10/07/2025

Ammissibile la liquidazione controllata con l’impegno allo scioglimento del fondo patrimoniale

Tribunale Rimini, 26 Giugno 2025. Pres., est. Corvetta.


Liquidazione Controllata - Assenza di beni del debitore - Immobile costituito in fondo patrimoniale - Impegno del debitore e del coniuge a scioglierlo - Apertura della procedura - Ammissibilità



È ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata proveniente da debitore privo di beni ma titolare di immobile inserito in fondo patrimoniale risalente nel tempo, a fronte dell’impegno del debitore medesimo, e del proprio coniuge, a sciogliere il vincolo e a porre a disposizione del liquidatore, ai fini della sua vendita, la quota indivisa dell’immobile. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[Il Tribunale osserva che “in virtù di tale impegno si possa ritenere, con ragionevole margine di certezza, che tali beni immobili verranno acquisiti all’attivo della procedura, così da poter poi proceder alla vendita della quota di spettanza del debitore, considerato che, alla luce di quanto sopra, l’apertura del procedimento ex art. 268 CCII corrisponde senz’altro all’interesse esclusivo del ceto creditorio, il quale non avrebbe diversamente modo di aggredire quei beni, tenuto conclusivamente conto del fatto che se, a seguito dell’apertura della liquidazione controllata, il ricorrente non darà seguito all’impegno assunto, detta procedura potrà in ogni caso essere chiusa per assenza di ulteriore attivo, e che tale circostanza verrà valutata con riferimento all’emissione del provvedimento ex art. 282 CCII”]



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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