Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33380 - pubb. 10/07/2025

Sospensione o scioglimento ai sensi dell’art. 97 CCII di contratti unilaterali di garanzia

Tribunale Roma, 26 Marzo 2025. Pres. Cardinali. Est. Tedeschi.


Contratti unilaterali – Inapplicabilità dell’art. 97 CCII


Cessione di crediti – Esclusione dell’effetto traslativo immediato per i crediti futuri non ancora esistenti


Rapporti bancari garantiti – Inapplicabilità del comma 14 dell’art. 97 CCII a contratti non auto-liquidanti



Non sono suscettibili di sospensione o scioglimento ai sensi dell’art. 97 CCII i contratti unilaterali di garanzia – quali quelli di cessione di crediti futuri e di costituzione di pegno su conto corrente – che risultano già perfezionati e la cui esecuzione non prevede obbligazioni principali reciproche, permanenti o ancora da adempiere in capo all’altra parte.


La cessione di crediti futuri non produce effetto traslativo immediato finché tali crediti non vengano ad esistenza. Tuttavia, la canalizzazione degli incassi su un conto vincolato non è di per sé incompatibile con le regole del concorso, né idonea a configurare violazione della par condicio creditorum, qualora i relativi contratti siano stati pienamente eseguiti dalla parte cedente.


L’art. 97, comma 14, CCII trova applicazione esclusivamente nei rapporti di finanziamento bancario continuativi con linee di credito auto-liquidanti, nei quali la riscossione diretta presso terzi debitori costituisce prestazione principale. Tale previsione non può applicarsi a contratti di mutuo garantiti da pegno e cessione di crediti senza obbligazioni esecutive in capo al mutuante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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