Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33384 - pubb. 11/07/2025
La mancata indicazione del 'tasso leasing' nel contratto determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B.?
Cassazione civile, sez. III, 15 Novembre 2024, n. 29530. Pres. Scarano. Est. Gorgoni.
LOCAZIONE - Leasing immobiliare - Mancata indicazione del “tasso leasing” in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell’utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevedeva un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta nazionale e il franco svizzero). (massima ufficiale)
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