Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33385 - pubb. 11/07/2025

Quando il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto

Cassazione civile, sez. III, 16 Giugno 2025, n. 16132. Pres. Frasca. Est. Spaziani.


Illecito costituente reato - Decorrenza del termine di prescrizione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Necessità - Conseguenze in caso di sua mancanza - Fondamento



Ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 c.c. - la quale, per l'ipotesi di fatto illecito considerato dalla legge come reato, prevede la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale - è necessaria la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in sua mancanza, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto, posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio e, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, va applicato il principio generale ex art. 2935 c.c.. (massima ufficiale)




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