Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33395 - pubb. 15/07/2025
Domanda di esdebitazione successiva alla chiusura della procedura: la questione alla Corte costituzionale
Tribunale Arezzo, 25 Giugno 2025. Pres., est. Pani.
Esdebitazione – Domanda successiva alla chiusura della procedura
Il Tribunale di Arezzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, del Codice della Crisi (CCII), nella parte in cui consente al tribunale di pronunciarsi sull’istanza di esdebitazione solo “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”.
La decisione trae origine da un caso in cui la debitrice, titolare di impresa individuale assoggettata a liquidazione giudiziale, ha proposto istanza di esdebitazione dopo la chiusura della procedura, avvenuta con soddisfacimento solo dei creditori prededucibili.
Il Tribunale ha rilevato che, alla luce dell’art. 281, comma 1, CCII, che la domanda sarebbe inammissibile perché tardiva ma ha ravvisato un contrasto tra la norma e i principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 8, lett. a), della legge delega n. 155/2017, i quali prevedevano che il debitore potesse presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura.
Alla luce di ciò, ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte costituzionale, ritenendo che l’attuale formulazione dell’art. 281, comma 1, CCII violi l’art. 76 Cost. per eccesso di delega. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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