Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33396 - pubb. 15/07/2025

Accordo di ristrutturazione, liberazione dei fideiussori e cram down

Appello Brescia, 11 Giugno 2025. Pres., est. Magnoli.


Accordo di ristrutturazione – Cram down – Liberazione dei fideiussori – Posizione dell’Agenzia di riscossione



Per effetto del cram down opera una fictio iuris, per cui il creditore pubblico conferisce il suo consenso ad una proposta di sistemazione del debito fiscale ed erariale, grazie all’intervento coattivo del Tribunale. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica - per espressa disposizione dell’art. 59 CCII- l’art. 1239 codice civile, secondo cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Tale principio è da intendersi come riferibile anche ai coobbligati solidali. All’agenzia di riscossione, essendo divenuta per effetto del cram down creditore assenziente, non si applica il secondo comma dell’art. 59 CCII, per cui essa non potrà definirsi creditore non aderente e perciò non conserva impregiudicati i suoi diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati di regresso, liberati, pertanto, da ogni obbligazione. (Biagio Riccio) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell'Avv. Biagio Riccio


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