Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33397 - pubb. 15/07/2025

Le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale

Cassazione civile, sez. II, 02 Maggio 2025, n. 11570. Pres. Falaschi. Est. Grasso.


AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO - Autorità di garanzia - Equiparazione agli organi di giustizia - Esclusione - Procedimento sanzionatorio ex l. n. 262 del 2005 - Riconducibilità al modello del processo - Esclusione - Sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Natura penale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie



Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU). (massima ufficiale)




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