Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33399 - pubb. 15/07/2025
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sull'applicazione dell’art. 50 CCII
Corte di Cassazione, Prima Presidente, 10 Luglio 2025, n. 18925. Pres. Cassano.
Istanza di liquidazione giudiziale - In subordine di liquidazione controllata - Reclamo ex art. 51 CCII - Questione pregiudiziale
Nel corso di un giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la Corte d’appello di Napoli ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo se l’art. 50 CCII, che attribuisce alla Corte d’appello la competenza a dichiarare la liquidazione giudiziale in caso di accoglimento del reclamo, si applichi anche nel caso in cui – a seguito della revoca della liquidazione giudiziale – sia necessario esaminare una domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, precedentemente assorbita in primo grado.
La Prima Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, rilevando il difetto dei presupposti di ammissibilità.
In particolare, ha ritenuto:
- non adeguatamente illustrata la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio;
- insussistente la grave difficoltà interpretativa, in quanto il giudice rimettente si è limitato a prospettare due letture alternative senza svolgere un’effettiva esegesi della norma o richiamare contrasti giurisprudenziali;
- non dimostrato il requisito di novità, potendosi già desumere elementi orientativi da precedenti decisioni della Corte (es. Cass. 22914/2024).
La decisione ribadisce che il rinvio pregiudiziale non può essere usato per devolvere alla Corte qualsiasi dubbio interpretativo, in assenza di un approfondito sforzo ermeneutico da parte del giudice di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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