Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33400 - pubb. 15/07/2025
Moratoria nella procedura del consumatore: il termine biennale va inteso come finale
Tribunale Napoli Nord, 13 Giugno 2025. Pres. Petruzziello. Est. Di Giorgio.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Moratoria dei crediti privilegiati ex art. 67, comma 4, CCII - Durata biennale - Qualificazione - Termine finale di adempimento
La sospensione dei pagamenti dei crediti privilegiati introdotta con la moratoria ex art. 67, comma 4, CCII, attribuisce il beneficio di posticipare l’adempimento nel tempo, per cui va intesa come una sospensione della esigibilità del debito, già scaduto, che nei fatti equivale a un differimento del termine finale di adempimento.
Ciò comporta che il termine biennale previsto dalla norma deve essere necessariamente inteso come termine finale, non iniziale, per cui l’arresto di Cass. 2025/9549 dettato per l’art. 8, comma 4, l.3/2012, non è validamente applicabile alla moratoria ex art. 67, comma 4, CCII, stante l’evoluzione nella metamorfosi dell’istituto e le novità raccolte dal codice della crisi. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Per un commento, v. A. MANCINI, “Il punto sulla moratoria ex art. 67, co.4, CCII, dopo il ‘Correttivo-Ter’(Note intorno a Cass. 11 aprile 2025 n.9549 e Tribunale di Napoli Nord 13 giugno 2025)”, luglio 2025, in questa Rivista
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale