Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33400 - pubb. 15/07/2025

Moratoria nella procedura del consumatore: il termine biennale va inteso come finale

Tribunale Napoli Nord, 13 Giugno 2025. Pres. Petruzziello. Est. Di Giorgio.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Moratoria dei crediti privilegiati ex art. 67, comma 4, CCII - Durata biennale - Qualificazione - Termine finale di adempimento



La sospensione dei pagamenti dei crediti privilegiati introdotta con la moratoria ex art. 67, comma 4, CCII, attribuisce il beneficio di posticipare l’adempimento nel tempo, per cui va intesa come una sospensione della esigibilità del debito, già scaduto, che nei fatti equivale a un differimento del termine finale di adempimento.
Ciò comporta che il termine biennale previsto dalla norma deve essere necessariamente inteso come termine finale, non iniziale, per cui l’arresto di Cass. 2025/9549 dettato per l’art. 8, comma 4, l.3/2012, non è validamente applicabile alla moratoria ex art. 67, comma 4, CCII, stante l’evoluzione nella metamorfosi dell’istituto e le novità raccolte dal codice della crisi. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


Per un commento, v. A. MANCINI, “Il punto sulla moratoria ex art. 67, co.4, CCII, dopo il ‘Correttivo-Ter’(Note intorno a Cass. 11 aprile 2025 n.9549 e Tribunale di Napoli Nord 13 giugno 2025)”, luglio 2025, in questa Rivista



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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