Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33408 - pubb. 16/07/2025
Composizione negoziata e ammissibilità di elementi sopravvenuti in sede di reclamo
Tribunale Verona, 10 Giugno 2025. Pres. Attanasio. Est. Lanni.
Composizione negoziata – Finalità – Necessario il risanamento dell’impresa, non la mera liquidazione
Misure protettive – Reclamo – Ammissibilità di elementi sopravvenuti
Composizione negoziata – Progetto di risanamento – Rilevanza di un’offerta di acquisto con finanza esterna
Misure protettive – Decorrenza e interesse alla decisione anche dopo scadenza del termine massimo
La composizione negoziata della crisi d’impresa deve essere finalizzata al risanamento e non può consistere in un mero progetto di ristrutturazione del debito a fini liquidatori, anche se tale progetto comporti una maggiore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel giudizio di reclamo ex art. 19, comma 7, CCII, richiamando l’art. 669-terdecies c.p.c., è ammissibile la valutazione di elementi sopravvenuti rispetto alla fase di primo grado, anche a fondamento della conferma delle misure protettive.
Costituisce elemento rilevante per accertare l’esistenza di un progetto di risanamento l’offerta irrevocabile di acquisto delle quote aziendali, con accollo dei debiti e immissione di finanza esterna, che consenta la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’offerente.
La conferma delle misure protettive è ammissibile anche se il termine massimo di 120 giorni è già spirato alla data del provvedimento, in quanto il debitore può presentare istanza di rimessione in termini giustificata dalla pendenza del reclamo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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