Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33437 - pubb. 23/07/2025

Deterioramento della cosa locata, risarcimento del danno e onere della prova

Cassazione civile, sez. III, 05 Maggio 2025, n. 11801. Pres. Frasca. Est. Spaziani.


LOCAZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - Deterioramento della cosa locata - Risarcimento - Onere della prova - Criterio di riparto - Fondamento



In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c. (massima ufficiale)




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