Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33443 - pubb. 24/07/2025
Cessione del credito nelle operazioni di cartolarizzazione: prova ed elementi concordanti in assenza del contratto di cessione. Tutela del consumatore ex art 650 c.p.c.
Tribunale Bergamo, 15 Luglio 2025. Est. Fuzio.
Prova della cessione del credito nelle operazioni di cartolarizzazione e rilevanza degli elementi concordanti anche in assenza del contratto di cessione - Opposizione all’esecuzione e titolo giudiziale - Tutela del consumatore ex art 650 c.p.c.
La legittimazione attiva del creditore cessionario è provata dalla produzione della Gazzetta Ufficiale nella quale è riportato l’Avviso di cessione, congiuntamente alla produzione dell’elenco dei crediti ceduti presenti sul sito internet indicato nel medesimo avviso, e dalla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente, ovverosia l’unico soggetto effettivamente titolare dell’interesse ad eccepire l’eventuale inesistenza della cessione, ed ancora dalla disponibilità del titolo (decreto ingiuntivo) ottenuto dalla cedente medesima e prodotto dalla cessionaria.
L’opposizione all’esecuzione promossa in base ad un titolo giudiziale è inammissibile laddove la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata sia relativa a vizi di formazione del provvedimento diversi dall’inesistenza giuridica di quest’ultimo. Ogni contestazione inerente il titolo giudiziale – inclusa la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, eventuali vizi delle vicende negoziali o contestazioni in ordine al credito azionato – devono essere eccepite innanzi al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il termine per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a tutela del consumatore, può essere concesso solo ove alcuna opposizione sia mai stata formulata, e non quando la stessa è già stata proposta, a meno che l’interessato non deduca di avere appreso solo successivamente e per causa a sé non imputabile la predetta qualifica di consumatore. (1) (Francesca Crivellari) (riproduzione riservata)
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(1) Con la sentenza in commento, resa all’esito della fase di merito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale bergamasco ha affrontato con estrema chiarezza alcuni aspetti sovente sottoposti all’attenzione dei tribunali nei procedimenti esecutivi inerenti crediti cartolarizzati.
In primis, la sentenza risolve positivamente la questione relativa alla prova della cessione del credito analizzando congiuntamente la documentazione prodotta dal cessionario, non facendo menzione della necessità di produrre il contratto di cessione in presenza di elementi convergenti a supporto della legittimazione attiva del creditore procedente. In particolare, il Tribunale ha ritenuto pienamente esaustive le evidenze probatorie emergenti dalla disamina dell’Avviso di cessione presente nella Gazzetta Ufficiale, dal quale ha ricavato la coincidenza (1) delle caratteristiche del credito ceduto (in termini di natura del contratto originario e del periodo di insorgenza del rapporto ceduto) con quelle indicate nell’Avviso medesimo, (2) tra i numeri NDG indicati nell’elenco dei crediti ceduti presente sul sito internet (anch’esso indicato nell’Avviso) e l’NDG del credito azionato.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente e versata in atti, ha una valenza dirimente poiché proveniente “dall’unico soggetto effettivamente titolare dell’interesse ad eccepire l’eventuale inesistenza della cessione”. Da affermazione, non isolata in giurisprudenza, si deduce un aspetto sostanziale talvolta trascurato, poiché si pone l’accento sul fatto che la dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente e prodotta in giudizio, ha il doppio effetto di proteggere il debitore ceduto, il quale ha l’assoluta certezza del soggetto al quale poter effettuare il pagamento del credito con effetto solutorio, e di dimostrare l’avvenuta cessione del credito, fornendo la prova dell’incontro delle volontà del cedente e del cessionario. Ed infatti, il primo sottoscrive una dichiarazione di volontà ricognitiva di un accordo già intervenuto (e che, come noto, non necessita di forme sacramentali e dunque può essere dimostrato con qualsiasi mezzo) ed il secondo senz’altro vi aderisce per comportamenti concludenti, sia producendo esso stesso la dichiarazione in giudizio, sia azionando il relativo credito.
Il Tribunale accoglie inoltre l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione formulata dal creditore, osservando che i vizi dedotti dall’opponente concernono elementi connessi unicamente al titolo giudiziale azionato con il precetto. In particolare, le eccezioni sollevate hanno ad oggetto esclusivamente fatti antecedenti la formazione del titolo giudiziale (inter alia: la nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI, la decadenza ex art 1957 c.c., la vessatorietà di talune clausole per violazione della normativa consumeristica), mentre non contestano l’esistenza in sé del titolo, unico motivo che avrebbe consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di scandagliare il titolo giudiziale. Evidenzia quindi il tribunale bergamasco che i vizi del titolo diversi dall’inesistenza, nonché i vizi del contratto posto a fondamento dell’ingiunzione, sono di competenza del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo e comunque del giudice competente per l’impugnazione del titolo giudiziale.
In questo contesto, la sentenza precisa – opportunamente – che nel caso di specie gli opponenti avevo promosso un giudizio ex art 645 c.p.c., cui avevano poi rinunciato. Pertanto, non potevano avvalersi dell’opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. per eccepire la violazione della normativa consumeristica (peraltro inapplicabile perché l’opponente fideiussore era anche legale rappresentante dell’azienda debitrice principale). Il concetto sottende il principio della consumazione dell’azione, seppur non lo enfatizzi in maniera esplicita.
La nota pronuncia a Sezioni Unite n. 9479/2023 della Corte di Cassazione, che legittima la proposizione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cpc, ha generato il proliferare di contenziosi anche a distanza di anni dalla pronuncia dell’ingiunzione e non sempre i confini delle allegazioni tardive sono stati opportunamente definiti. Si ritiene debba senz’altro essere preferita quella giurisprudenza che ha censurato le opposizioni tardive ex art 650 c.p.c. che abbiano per oggetto eccezioni diverse da quelle strettamente connesse alla materia consumeristica (Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 124/2025 del 18/4/2025) al fine di evitare che questioni astrattamente già valutabili in via di opposizione ordinaria ex art 645 c.p.c. e non ivi proposte o coltivate (ad es, eccezioni di carenza di legittimazione attiva del creditore, violazione dell’art 1957 c.c. et similia), siano strumentalmente dedotte in una sede “eccezionale” dedicata ad una ben precisa forma di tutela (quella del consumatore, appunto). (Francesca Crivellari)
Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Francesca Crivellari, Foro di Roma
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