Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33448 - pubb. 24/07/2025

Nel concordato minore va comunicata ai creditori solo la proposta e il decreto

Tribunale Locri, 12 Luglio 2025. Est. Cardona.


Concordato Minore – Comunicazione ai creditori della proposta e del decreto – Obbligo di allegare i documenti e la relazione dell’OCC – Esclusione



Nel concordato minore i creditori devono ricevere esclusivamente la proposta e il decreto di apertura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 78, comma 1, CCII, intendendo per “proposta” l’atto che la contiene, non anche i documenti ad essa allegati o la relazione particolareggiata dell’OCC.
Peraltro nulla vieta che i creditori, prima di esprimere il loro voto, sapendo di una procedura di concordato minore aperta presso un tribunale, chiedano la visibilità del fascicolo informatico, nel quale tali documenti devono essere prodotti, atteso che, in carenza di deposito dei documenti previsti dagli artt. 75 e 76 CCII, la proposta è inammissibile ai sensi dell’art.77 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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