Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33449 - pubb. 24/07/2025
Sul valore eccedente quello di liquidazione nel concordato preventivo
Appello Milano, 26 Giugno 2025. Pres. Mantovani. Est. Vullo.
Concordato Preventivo - Valore eccedente quello di liquidazione - Determinazione
Costituisce valore eccedente la liquidazione, ai sensi dell'art. 84 co. 6 CCII, il surplus di risorse derivante dalla continuazione dell'attività d'impresa rispetto all'alternativa liquidatoria, comprensivo del maggior valore conseguibile dalla cessione aziendale in regime di continuità. Tale plusvalore, intimamente connesso alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, si distingue dalle mere risorse esterne in quanto rappresenta l'incremento di valore generato dalla conservazione del complesso aziendale operante, non altrimenti realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, l'irrisorietà della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori non costituisce causa ostativa all'omologazione, non potendosi fissare aprioristicamente una soglia minima di soddisfacimento al di sotto della quale la proposta debba ritenersi inadeguata. Il controllo giudiziario si limita alla verifica dell'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, essendo rimesso al creditore dissenziente di far valere, in sede di opposizione, l'assoluta inidoneità della proposta a garantire un minimale soddisfacimento. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Fabio Cesare del foro di Milano
Massime dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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