Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33462 - pubb. 26/07/2025
Non è consentito l’accesso alla composizione negoziata sulla base di un piano meramente liquidatorio
Tribunale Milano, 03 Luglio 2025. Pres. De Simone. Est. Rossetti.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Piano liquidatorio
Non è consentito l’accesso alla composizione negoziata sulla base di un piano meramente liquidatorio allorquando non sia previsto che, all’esito della composizione, l’azienda risanata prosegua nella propria attività caratteristica.
Gli indici normativi in tale direzione sono copiosi ed univoci: a norma dell’art. 12 CCII deve, infatti, risultare “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”; a norma dell’art. 17, co. 5, poi l’esperto deve costantemente vigilare sulla sussistenza di “concrete prospettive di risanamento”, dandone, in caso contrario, immediata notizia all’imprenditore e al segretario generale per la conseguente archiviazione del percorso.
Dal punto di vista sistematico, poi, si deve osservare che tale interpretazione risulta coerente con il disegno complessivo del legislatore del codice della crisi: allorquando le prospettive di risanamento tramontino definitivamente, infatti, è dato all’imprenditore di buona fede la possibilità di accedere al concordato semplificato che (i) non prevede la nomina di un commissario giudiziale; (ii) non prevede alcun voto dei creditori; (iii) non obbliga al raggiungimento di alcuna percentuale di soddisfacimento particolare dei creditori; (iv) non impone l’apporto di ulteriori risorse esterne.
Tali vantaggi sono concessi esclusivamente all’imprenditore che abbia intrapreso un percorso di composizione della crisi in buona fede e, quindi, allorquando in concreto esistevano prospettive di risanamento. Se, viceversa, fin dall’inizio, alcuna concreta prospettiva di risanamento risulta possibile perché l’impresa è ormai definitivamente cessata e non può proseguire nella propria attività caratteristica, va da sé che non possa accedere al percorso stragiudiziale disegnato dal legislatore ma, ricorrendone i presupposti, deve accedere necessariamente ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o ad una procedura di natura liquidatoria soggiacendo ai conseguenti oneri. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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