Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33463 - pubb. 26/07/2025

Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e condanna al pagamento del controvalore monetario dell'azienda ceduta

Appello Napoli, 08 Luglio 2025. Pres. De Tullio. Est. Infantini.


Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore del fallimento - Azienda - Effetti



La Corte d’Appello di Napoli ha riformato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, pur avendo accolto l’azione revocatoria proposta dalla curatela ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., aveva negato la condanna alla restituzione del ramo d’azienda ceduto dalla fallita, e conseguentemente aveva rigettato anche la domanda subordinata di condanna al pagamento del controvalore monetario, ritenendo che non potesse derivare automaticamente dall’accoglimento dell’azione revocatoria.
La Corte ha invece ritenuto fondata la censura della curatela.
L’azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore ex art. 66 l.fall. pur mutuando i presupposti dall’art. 2901 c.c., si distingue negli effetti da quella ordinaria esercitata da un creditore individuale, poiché: (i) è promossa nell’interesse della massa dei creditori; (ii) comporta effetti recuperatori in favore della massa fallimentare; (iii) è volta non solo a rendere inefficace l’atto, ma anche a reintegrare attivamente il patrimonio del fallito. Ha quindi riconosciuto che, in caso di impossibilità della restituzione materiale del bene (come avvenuto nel caso di specie, riguardante un ramo d’azienda), il giudice può – anzi, deve – condannare al pagamento del controvalore economico, stimato sulla base delle risultanze della CTU. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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