La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33471 - pubb. 30/07/2025
Applicabilità ratione temporis dell'art. 15 della l. n. 24 del 2017
Cassazione civile, sez. III, 11 Giugno 2025, n. 15594. Pres. Scrima. Est. Iannello.
ACCERTAMENTO TECNICO Art. 15 l. n. 24 del 2017 - Applicabilità ratione temporis - Giudizi di merito iniziati dopo la relativa entrata in vigore - Consulenza tecnica preventiva anteriormente svolta secondo le norme previgenti - Acquisizione - Ritualità - Obbligo di rinnovazione nelle forme di cui all’art. 15 - Sussistenza
L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione. (massima ufficiale)
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