Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33477 - pubb. 30/07/2025

Accesso alla liquidazione controllata dell’imprenditore individuale già fallito

Tribunale Verona, 13 Giugno 2025. Pres. Attanasio. Est. Lanni.


Liquidazione Controllata - Imprenditore individuale già dichiarato fallito - Mancato accesso alla esdebitazione conseguente alla chiusura della procedura fallimentare - Ammissibilità



È ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dall’ex-imprenditore persona fisica, già dichiarato fallito con la propria ditta individuale cancellata in esito alla chiusura della procedura, non essendo di ostacolo il fatto che l’indebitamento sia composto prevalentemente da debiti non soddisfatti nel pregresso fallimento.
In questa prospettiva la liquidazione controllata rivela la sua utilità, poiché può consentire al debitore di conseguire l’esdebitazione non conseguita in esito alla procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale, nell’ipotesi in cui ciò non sia avvenuto per mancanza dell’iniziativa del debitore o (nel caso di procedure fallimentari precedenti l’entrata in vigore del CCII) per mancanza del requisito oggettivo, od ancora, per mancanza del requisito soggettivo.
Riguardo tale ultimo profilo, infatti, non vi sarebbero comunque preclusioni all’apertura della liquidazione controllata, poiché quel requisito soggettivo è richiesto anche nella liquidazione controllata (persino in termini più gravosi, in quanto occorre accertare anche l’assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 282, comma 2, CCII), fermo restando che l’impossibilità di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura di liquidazione controllata non è, di per sé, causa ostativa alla sua apertura. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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