Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33479 - pubb. 31/07/2025
Il compenso del curatore o del liquidatore giudiziale va ridotto in caso di nomina di coadiutori?
Cassazione civile, sez. I, 18 Luglio 2025, n. 20156. Pres. Pazzi. Est. D'Aquino.
Procedure concorsuali – Curatore e Liquidatore giudiziale – Liquidazione del compenso – Nomina di coadiutori – Riduzione di importo forfetario
Laddove, vengano designati coadiutori del curatore - come del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo - per attività ausiliarie, non trattandosi di compiti propri dell’organo della procedura concorsuale, il compenso liquidato non va detratto da quello dell’organo, ma va ridotto di un importo forfetario, a discrezione del tribunale, rispetto alla liquidazione che sarebbe spettata all’organo della procedura, ove non avesse fatto ricorso alla nomina di ausiliari.
[Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il tribunale avesse fatto corretta applicazione del suddetto principio, calcolando il compenso del liquidatore giudiziale «a un valore prossimo al parametro medio sia sull’attivo realizzato che sul passivo accertato», tenuto conto nelle premesse – oltre che delle modalità di svolgimento della liquidazione – anche della liquidazione operata in favore degli ausiliari del liquidatore giudiziale, applicando una riduzione discrezionale del compenso astrattamente liquidabile.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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