Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33481 - pubb. 31/07/2025

Sovraindebitamento: il provvedimento in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda non è ricorribile in cassazione

Cassazione civile, sez. I, 30 Aprile 2025, n. 11451. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


Sovraindebitamento - Provvedimento in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - Decisorietà e definitività - Esclusione - Fattispecie



Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile). (massima ufficiale)




Testo Integrale