Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33556 - pubb. 12/09/2025

Pignoramento presso terzi, ordinanza di assegnazione e inammissibilità delle contestazioni sulla cessione del quinto

Tribunale Genova, 08 Agosto 2025. Est. Braccialini.


Cessione del quinto – Opponibilità – Inammissibilità della contestazione non proposta ex art. 617 c.p.c.


Pignoramento – Limiti – Versamento per il mantenimento dei figli – Equiparazione a pignoramento anteriore


Pignoramento – Precetto – Non conformità al titolo – Effetti restitutori


Spese – Compensazione – Complessità e novità della questione giuridica



È inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., che contesti la computabilità, nel limite del 50% della retribuzione pignorabile, della cessione volontaria del quinto dello stipendio, ove tale questione non sia stata fatta valere con tempestiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione.


Il versamento diretto mensile stabilito in un accordo di negoziazione assistita, debitamente autorizzato dal Pubblico Ministero e comunicato al datore di lavoro, deve essere considerato equivalente a un pignoramento anteriore, rilevante ai fini della determinazione del limite del 50% della retribuzione pignorabile previsto dall’ordinanza di assegnazione.


L’atto di precetto che non rispetta il limite del 50% della retribuzione, in quanto omette di considerare un pignoramento anteriore rilevante secondo il titolo esecutivo, è parzialmente nullo per la parte eccedente, ma non dà luogo a restituzione dell’indebito ove la somma in eccesso sia compensata da ulteriori spettanze del creditore.


La compensazione integrale delle spese processuali è giustificata dalla problematicità della questione relativa all’applicabilità dell’art. 68 del D.P.R. n. 180/1950 ai dipendenti privati e dalla mancanza di precedenti di legittimità che affrontino specificamente tale aspetto.


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La sentenza affronta la questione della compatibilità tra pignoramenti e cessioni volontarie del quinto dello stipendio in sede di esecuzione presso terzi, nel contesto di una opposizione proposta da H. S.p.A. contro un precetto di C. Banca S.p.A., fondato su un’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2020.


Il Tribunale di Genova rileva innanzitutto che la censura mossa da H. riguardo alla computabilità, nel limite del 50% della retribuzione, della cessione volontaria del quinto dello stipendio, è inammissibile in quanto andava proposta con specifica opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), non potendo essere introdotta tardivamente con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.


Viene quindi affermato che l’ordinanza di assegnazione del dicembre 2020 è divenuta definitiva e non più sindacabile, in quanto non impugnata nei termini. In tale ordinanza, il giudice dell’esecuzione aveva espressamente escluso che la cessione del quinto potesse rilevare ai fini della determinazione del limite pignorabile.


Diversamente, risulta fondata la doglianza relativa alla mancata considerazione, nel precetto notificato, del versamento diretto di € 700 mensili per mantenimento dei figli, previsto in un accordo di negoziazione assistita del 2018, che il Tribunale assimila a un pignoramento anteriore. La previsione contenuta nell’ordinanza di assegnazione circa la “precedenza” di pignoramenti anteriori deve, secondo il giudice, ricomprendere anche tale obbligo di mantenimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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