Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33597 - pubb. 19/09/2025

Compenso unitario nella liquidazione controllata

Tribunale Reggio Emilia, 02 Settembre 2025. Pres. Boiardi.


Liquidazione Controllata – Liquidatore confermato nella persona del gestore – Compenso dell’OCC – Carattere unitario – Sussistenza – Liquidazione ad opera del giudice – Necessità



Secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo.
Il giudice dovrà, comunque, verificare se l’accordo intercorso tra debitore e OCC rispetti i criteri di cui al d. m 202/2014, tra cui anche quello stabilito dall’art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l’ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore, dovendosi peraltro concludere che l’art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale