Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33598 - pubb. 19/09/2025

Il Tribunale di Roma sulla applicazione ratione temporis del limite di risarcimento di cui all’art. 2407 comma 2 c.c.

Tribunale Roma, 15 Agosto 2025. Est. Pigozzo.


Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 – Limite massimo di risarcimento del danno di cui all’art. 2407 comma 2 c.c. – Applicazione ai fatti pregressi all’entrata in vigore della norma – Esclusione



La legge 35/2025 di riforma del comma secondo dell’art. 2407 c.c., a differenza di quanto avvenuto con la modifica dell’art. 2486 co.3 c.c., ha introdotto non un criterio di liquidazione equitativo del danno, alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, alla risarcibilità del danno stesso, destinato ad operare in un momento logicamente successivo a quello della sua liquidazione e soltanto nei casi in cui – limitatamente alla posizione dei sindaci – lo stesso ecceda detto limite. Si tratta quindi di norma di natura sostanziale, che non può essere applicata retroattivamente a condotte esauritesi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell’Avv. Francesco Dimundo


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