Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33607 - pubb. 23/09/2025
Concordato preventivo: competenza del giudice della cognizione sulla contestazione delle modalità di distribuzione delle somme
Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2025, n. 19602. Pres. Abete. Est. Vella.
CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE - Mancato richiamo degli arrt. 110 e 117 l.fall. in ambito concordatario - Fondamento - Conseguenze
Le disposizioni degli artt. 110 e 117 l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, ex art. 176, comma 1, l.fall., una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi; ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Ruolo del giudice
Controllo del tribunale - ∙ Contestazione sulle modalita' di distribuzione delle somme
Testo Integrale