Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33618 - pubb. 24/09/2025
Effetti della mancata riassunzione del giudizio di rinvio in materia fallimentare e inapplicabilità dell’art. 393 c.p.c. alla sentenza di fallimento
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 04 Agosto 2025. Est. Sodano.
Effetti della mancata riassunzione del giudizio di rinvio in materia fallimentare – Inapplicabilità dell’art. 393 c.p.c. alla sentenza dichiarativa di fallimento
La società fallita proponeva reclamo ex art. 110, comma 3, l. fall. avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva disposto il deposito del progetto di riparto parziale. Assumeva che, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza che aveva confermato la dichiarazione di fallimento e della mancata riassunzione del relativo giudizio dinanzi alla Corte d’appello, fosse divenuta inefficace la sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente travolgimento di tutti gli atti successivi, compreso il decreto impugnato. Il fallimento eccepiva l’inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva della società fallita e per l’inidoneità dell’atto a costituire impugnazione valida ex art. 110 l. fall., ritenendo comunque infondate le tesi sostanziali.
Il Tribunale ha quindi rigettato il reclamo, affermando che il reclamo ex art. 18 l. fall. non è assimilabile all’appello, difettando dell’effetto sostitutivo che giustifica l’applicazione dell’art. 393 c.p.c. Ne consegue che l’estinzione del giudizio di rinvio non comporta l’inefficacia automatica della sentenza dichiarativa di fallimento, che permane fino alla chiusura della procedura concorsuale o a espressa revoca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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