Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33789 - pubb. 29/10/2025

La presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale prevista dall’art. 27, c. 3, CCII è relativa e può essere superata con prova contraria

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 15 Luglio 2025. Pres., est. Quaranta.


Competenza territoriale – Criterio del COMI – Rilevanza della sede effettiva


COMI – Trasferimento della sede legale – Fittizietà e irrilevanza del mero domicilio



Ai sensi dell’art. 27 CCII, la competenza territoriale per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza si determina in base al centro degli interessi principali del debitore (COMI), che coincide con il luogo in cui il debitore gestisce in modo abituale e riconoscibile dai terzi i propri interessi, anche se diverso dalla sede legale risultante dal registro delle imprese. La presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale prevista dall’art. 27, comma 3, CCII è relativa e può essere superata con prova contraria che dimostri la diversa localizzazione del centro effettivo di direzione e amministrazione dell’impresa.


In caso di trasferimento della sede legale, la competenza resta radicata presso il tribunale del luogo in cui si trova la sede effettiva di gestione, se il trasferimento risulta fittizio o meramente formale; resta invece competente il tribunale della nuova sede solo se la direzione, la contabilità e l’amministrazione dell’impresa risultano effettivamente ivi localizzate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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