Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33838 - pubb. 11/11/2025

Fallimento e data certa ex art. 2704 c.c.: non basta la menzione del documento in altro atto

Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 2023, n. 34755. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.


FALLIMENTO - Data certa ex art. 2704 c.c. - Opponibilità a terzi - Esistenza, in modo preciso, conoscibile e completo, dell’atto secondo giudizio di certezza - Necessità - Sua menzione in altro atto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie



L'istituto della data certa, ai fini della opponibilità a terzi, riguarda l'atto che venga in rilievo, con giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto avente data certa. (Nella specie, la S.C. ha escluso avesse data certa il mandato professionale di avvocato il cui documento contrattuale non risultava depositato, ma soltanto menzionato nel corpo della domanda di concordato preventivo, senza neppure essere riportato integralmente). (massima ufficiale)




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