Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33850 - pubb. 13/11/2025
Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato?
Cassazione civile, sez. III, 05 Maggio 2025, n. 11800. Pres. Frasca. Est. Spaziani.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - Spese "per gli atti necessari al processo" ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Nozione - Spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato - Inclusione - Spese di manutenzione ordinaria o straordinaria - Esclusione - Conseguenze
Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano, in quanto strumentali all'espropriazione forzata, le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, ossia quelle indissolubilmente finalizzate a mantenerlo in fisica e giuridica esistenza, mentre ne sono escluse quelle che non hanno un'immediata funzione conservativa della sua integrità, come le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché il creditore procedente e il custode non sono passivamente legittimati rispetto a domande di rimborso per spese manutentive o riparative effettuate dal conduttore, ma asseritamente gravanti sul locatore, o rispetto a domande di riduzione del corrispettivo per vizi della cosa locata, poiché tale legittimazione spetta al locatore esecutato, il quale, ai sensi dell'art. 1577 c.c., è tenuto a rimborsare il conduttore dei costi delle riparazioni che non sono a suo carico. (massima ufficiale)
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