Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33855 - pubb. 13/11/2025
Sull’atto in frode nel concordato minore
Tribunale Milano, 14 Ottobre 2025. Est. Pipicelli.
Concordato Minore – Atto in frode – Qualificazione – Carattere decettivo nei confronti dei creditori – Necessità
Sono atti in frode prontamente rilevabili in sede di omologa del concordato minore ex art. 80, comma 6, CCII, tali da condurre all’inammissibilità della procedura, quelli consistenti nell’occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell’esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Va esclusa la frode in riferimento agli atti dispositivi di cui è stata data compiuta informazione e discovery nella relazione ai creditori redatta dal commissario giudiziale in funzione di OCC, ove non risulti integrata una falsa rappresentazione della realtà fattuale – omissiva o commissiva - tale da alterare la percezione dei creditori, compiuta con dolo dal debitore, ancorché successivamente “scoperta” dal commissario.
In tal senso, deve richiamarsi l’orientamento sia pure sul diverso istituto del concordato preventivo affermato da Cass. 13.4.2022 n.12115 e Cass. 10.10.2019 n.25458 per cui “In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato”. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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