Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33860 - pubb. 14/11/2025
Concordato preventivo: è possibile richiedere lo svincolo delle somme accantonate per i creditori irreperibili?
Tribunale Milano, 24 Giugno 2025. Est. Rossetti.
Concordato preventivo – Somme accantonate per creditori irreperibili – Fondo Unico Giustizia – Decorso del termine quinquennale
Concordato preventivo – Mancata previsione concordataria – Svincolo delle somme accantonate – Inammissibilità
Le somme accantonate in sede di concordato preventivo a favore di creditori irreperibili, se non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla definizione del procedimento, non possono essere svincolate a favore del debitore o di altri soggetti, dovendo essere acquisite al Fondo Unico Giustizia ai sensi dell’art. 61, comma 2-bis, D.L. 143/2008.
In mancanza di una previsione specifica nella proposta concordataria, non è ammissibile la domanda della società in concordato volta a ottenere lo svincolo delle somme accantonate per i creditori non rintracciabili, poiché tali somme non rientrano nella disponibilità del debitore ma rimangono destinate al soddisfacimento dei creditori stessi o, decorso il termine di legge, al Fondo Unico Giustizia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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