Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33863 - pubb. 15/11/2025
Sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. in ipotesi di manifesta fondatezza dell’impugnazione
Appello Bologna, 16 Luglio 2025. Pres. Fiore. Est. Rossi.
Sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. – Gravi motivi – Manifesta fondatezza dell’impugnazione – Periculum – Esecuzione sentenza di primo grado ed accantonamento somme ex art. 113 l.f.
Il novellato art. 283 c.p.c. richiede che la Corte d’Appello svolga una valutazione disgiunta dei presupposti della manifesta fondatezza del gravame e del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione: ove l’impugnazione sia manifestamente fondata, non vi è necessità di valutare il periculum; viceversa, in caso di dubbia fondatezza dell’impugnazione, la concessione della inibitoria non può prescindere dall’accertamento di un possibile pregiudizio, grave e irreparabile.
La gravità del danno richiesta per sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado presuppone che il pregiudizio arrecato al debitore sia superiore a quello necessariamente connesso alla realizzazione del credito a vantaggio della parte che agisce esecutivamente e può essere riconosciuto solo in presenza di una sproporzione tra il pregiudizio di chi subisce l’esecuzione ed il beneficio di chi la ottiene. Le ragioni della sospensione devono, quindi, essere tanto gravi da invertire il “favor” espresso dal legislatore per la efficacia immediata della decisione di primo grado.
L’appello non può dirsi manifestamente fondato – allo stato della cognizione compatibile con la natura para-cautelare e sommaria della decisione in merito all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. – laddove la sentenza di primo grado sia motivata in modo ampio e dettagliato, a fronte di un piano concordatario che appare oggettivamente esiguo, non sorretto da analisi economiche e studi previsionali affidabili e non accompagnato da transazione fiscale. (Giovanni Cedrini) (Andrea Gattei) (riproduzione riservata)
Provvedimento reso nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Rimini pubblicata in questa Rivista
Segnalazione e massime degli Avv.ti Giovanni Cedrini e Andrea Gattei – Studio Legale Cedrini & Zamagni – Axiis Network Legale
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