Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33864 - pubb. 15/11/2025

Il privilegio mobiliare per le sanzioni e nesso di accessorietà o collegamento con l’accertamento di un tributo specifico

Cassazione civile, sez. I, 21 Ottobre 2025, n. 28016. Pres. Terrusi. Est. Amatore.


Privilegio mobiliare generale – Sanzioni tributarie – Ambito di applicazione dell’art. 2752, comma 1, c.c. – Rapporto fiscale complessivo


Sanzioni tributarie – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Interpretazione letterale e volontà legislativa – Estensione alle sanzioni “in materia di imposte sui redditi”


Rapporto fiscale – Causa del credito e privilegio – Tutela unitaria dell’interesse pubblico



Il privilegio mobiliare generale previsto dall’art. 2752, comma 1, c.c. si estende alle sanzioni determinate dall’applicazione della normativa in materia di imposte sui redditi e sulle attività produttive, in quanto inerenti al rapporto fiscale nel suo complesso, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l’accertamento di un tributo specifico.


La modifica dell’art. 2752, comma 1, c.c. introdotta dall’art. 23, comma 37, D.L. 98/2011 ha inteso estendere espressamente il privilegio mobiliare anche alle sanzioni previste “secondo le norme in materia di imposte sul reddito”, analogamente a quanto già disposto per l’IVA, escludendo interpretazioni restrittive fondate su presunti rapporti di accessorietà con il tributo.


La causa del credito derivante da sanzioni fiscali, ai sensi dell’art. 2745 c.c., risiede nel rapporto fiscale unitario e nell’interesse pubblico alla fedeltà fiscale e al finanziamento della spesa collettiva, sicché il privilegio si giustifica anche per i crediti da sanzione e non solo per quelli da tributo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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