Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33868 - pubb. 15/11/2025
Questioni sulla validità di finanziamento concesso senza istruttoria adeguata, di finanziamento solutorio, di fideiussioni contrarie alla normativa antitrust e di decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.
Tribunale Roma, 31 Ottobre 2025. Est. Martucci.
Contratti bancari – Finanziamento chirografario assistito dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. n. 662/96 – Concessione abusiva – Conseguenze – Nullità – Esclusione
Contratti bancari – Finanziamento solutorio – Validità
Contratti bancari – Fideiussione conforme ai modelli ABI esecutivi di intese contrarie alla normativa antitrust – Conseguenze – Nullità parziale
Fideiussione – Scadenza dell'obbligazione principale – Decorrenza termine semestrale istanze contro il debitore
Dalla concessione abusiva del credito non può farsi discendere l’invalidità del contratto di finanziamento, poiché le disposizioni che impongono al finanziatore di ponderare la scelta del contraente, pur essendo norme imperative, sono poste principalmente a tutela dell’ordine pubblico economico, con la conseguenza che dalla loro violazione non può farsi derivare la nullità virtuale del contratto, trattandosi di norme di comportamento.
È valido il finanziamento concesso al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria maturata nei rapporti precedenti (c.d. mutuo solutorio).
In virtù del principio di conservazione del contratto, la fideiussione riproduttiva di clausole giudicate contrarie alla normativa antitrust è nulla limitatamente a tali clausole (c.d. nullità parziale).
Ove la fideiussione sia stata posta a garanzia di un contratto di finanziamento, il termine semestrale di decadenza entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore principale non decorre dal verificarsi del primo inadempimento che ha determinato il diritto a invocare la clausola risolutiva espressa, poiché, rispetto a tale data, il termine di scadenza dell’obbligazione riguarda solo il pagamento della rata prevista, ma da quando la banca dichiara la risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, poiché è da tale momento che diventa esigibile l’obbligazione della restituzione dell’intero importo residuo. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Francesco Mainetti
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