Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33871 - pubb. 18/11/2025

Fideiussioni bancarie e clausole ABI: alle sezioni Unite questioni sulla nullità per violazione della normativa antitrust

Corte di Cassazione, Primo Presidente, 12 Novembre 2025. Pres. D'Ascola.


Fideiussioni bancarie – Clausole ABI – Nesso funzionale con l’intesa anticoncorrenziale – Estensione temporale e soggettiva della nullità – Clausola “a prima richiesta” e decadenza ex art. 1957 c.c. – Rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite



Con decreto del 12 novembre 2025, il Primo Presidente della Corte di cassazione, dott. Pasquale D’Ascola, ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa (ord. 1° agosto 2025) ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., e ne ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite civili per l’enunciazione dei principi di diritto in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI.
Il giudice rimettente aveva sollevato tre questioni interpretative di diritto:
- se la nullità per violazione della normativa antitrust, accertata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, si estenda anche alle fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005, e se tale nullità possa considerarsi dimostrata mediante la mera riproduzione delle clausole censurate (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.), senza ulteriori prove del nesso funzionale con l’intesa anticoncorrenziale;
- se la medesima nullità possa riguardare anche le fideiussioni specifiche, e non soltanto quelle “omnibus”;
- se la clausola di pagamento a prima richiesta, inserita nel contratto fideiussorio, consenta al creditore di evitare la decadenza semestrale ex art. 1957 c.c. mediante semplice istanza stragiudiziale, o se invece sia necessario l’avvio di iniziative giudiziali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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