Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33887 - pubb. 20/11/2025

Concordato preventivo in continuità: frode ostativa e meritevolezza soggettiva

Appello Bari, 21 Ottobre 2025. Pres. Mitola. Est. Manzionna.


Concordato preventivo in continuità – Violazioni tributarie e penali – Irrilevanza della “meritevolezza soggettiva”


Concordato preventivo in continuità – Informazione ai creditori – Frode ostativa



Nel concordato preventivo in continuità aziendale, le pregresse violazioni fiscali o condotte irregolari dell’imprenditore non incidono sulla legittimità dell’omologazione, se la proposta è trasparente, attestata come fattibile e più conveniente della liquidazione, poiché la “meritevolezza” non costituisce più requisito soggettivo ma si misura sulla credibilità e sostenibilità del piano.


La frode ostativa all’omologa non è ravvisabile in condotte penalmente rilevanti del debitore, ma solo in omissioni o insufficienze informative tali da impedire ai creditori una consapevole valutazione della proposta; se l’informazione è completa e i creditori hanno potuto esprimersi, non sussiste causa ostativa all’omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


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