Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33901 - pubb. 21/11/2025
Amministrazione straordinaria – Ambito temporale di applicazione dell’art. 73, comma 1-bis, D.Lgs. 270/1999
Tribunale Milano, 13 Agosto 2025. Pres. De Simone. Est. Giani.
Amministrazione straordinaria – Art. 73, comma 1-bis, D.Lgs. 270/1999 – Ambito temporale di applicazione – Interpretazione estensiva
Amministrazione straordinaria – Conversione – Ratio legis – Funzione conservativa esaurita
Amministrazione straordinaria – Conversione – Procedimento – Mancata audizione dell’imprenditore – Non necessità
L’art. 73, comma 1-bis, D.Lgs. 270/1999 si applica non solo alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore, ma anche a quelle che, alla data del 19 marzo 2024, si trovavano nella fase di predisposizione o imminente approvazione del programma di cessione, dovendo intendersi attratte alla nuova disciplina per ragioni di coerenza sistematica e di funzionalità alla conversione.
La ratio della conversione ex art. 73, comma 1-bis, D.Lgs. 270/1999 è quella di trasformare in liquidazione giudiziale le procedure che hanno ormai esaurito la funzione conservativa e riorganizzativa tipica dell’amministrazione straordinaria, ossia dopo la piena esecuzione o l’imminente approvazione del programma di cessione.
Nel procedimento di conversione disciplinato dall’art. 73, comma 1-bis, D.Lgs. 270/1999, non è prevista l’audizione dell’imprenditore dichiarato insolvente, trattandosi di fase conclusiva della gestione commissariale e non di valutazione delle condizioni di insolvenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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