Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33903 - pubb. 22/11/2025

Concordato preventivo: cram down, valore di liquidazione, finanza esterna e pagamento del debito tributario con le somme oggetto di sequestro penale per equivalente

Appello Bari, 21 Ottobre 2025. Pres. Mitola. Est. Manzionna.


Concordato preventivo – Valore di liquidazione e finanza esterna – Verifica di convenienza



Ai fini del cram down, il giudice deve accertare che il valore di liquidazione distribuito rispetti la graduazione delle cause di prelazione e che il valore eccedente, ivi compresa la finanza esterna, assicuri ai creditori un trattamento complessivamente più vantaggioso della liquidazione giudiziale.
[Nel caso di specie, la proposta di concordato prevedeva il pagamento del debito tributario privilegiato mediante le somme oggetto di sequestro penale per equivalente, destinate integralmente all’Erario ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000. Il professionista indipendente aveva attestato che il trattamento riservato al Fisco non risultava deteriore rispetto alla liquidazione, e i commissari giudiziali avevano espresso parere favorevole, rilevando la coerenza e la trasparenza della proposta.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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