Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33914 - pubb. 25/11/2025

Quando la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo è soggetta all’imposta di registro con tassazione per enunciazione

Corte di Giustizia Tributaria Regionale Piacenza, 07 Novembre 2025. Pres., est. Morlini.


Imposta di registro – Fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo – Soggezione alla tassazione per enunciazione – Condizioni


Fideiussione – Riflessi della natura accessoria nell’ambito dell'imposta di registro – Esclusione – Autonomia dei singoli negozi – Sussistenza – Conseguenze – Fattispecie in tema di IVA



In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo è soggetta all’imposta di registro con tassazione per enunciazione ex art. 22 DPR n. 131/1986, cd. TUR, salvo sia stata in precedenza espressa opzione per il regime di imposizione sostitutiva ex artt. 15 e 17 DPR n. 601/1973 con riferimento ad una garanzia relativa a finanziamenti a medio e lungo termine.


La natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico non può essere riportata nell’ambito tributario, e segnatamente in quello della disciplina dell’imposta di registro, per la quale, ai sensi dell’art. 22 TUR, vale invece il principio dell’autonomia dei singoli negozi: la relativa tassazione non resta quindi attratta nella disciplina tributaria dell’IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA; e per l’applicazione del principio di alternatività IVA/registro occorre invece verificare volta per volta che il negozio rientri nel campo di applicazione IVA, indagando sulla natura del contratto di garanzia con riguardo al soggetto passivo stipulante, con conseguente esclusione del principio di alternatività allorché la fideiussione sia stata concessa da soggetti privati esclusi dal campo IVA. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)




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