Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34026 - pubb. 13/12/2025

Opposizione a decreto ingiuntivo, onere di mediazione e improcedibilità della domanda

Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2025, n. 28596. Pres. Scoditti. Est. D'Aquino.


Mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di attivazione


Mediazione – Mancata attivazione da parte dell’opposto – Esito


Improcedibilità della domanda – Erroneità del giudice d’appello



Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte tramite ricorso monitorio, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta.


Se la parte opposta non promuove la mediazione, la domanda proposta nel ricorso monitorio diviene improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.


È erronea la decisione del giudice d’appello che, dopo aver revocato il decreto per mancata mediazione, non dichiara improcedibile la domanda e decide nel merito sulla pretesa creditoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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