Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6380 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Novembre 2002, n. 15605. Est. Marziale.


Società - Di persone fisiche - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Quota di partecipazione del socio - Previsione dell'atto costitutivo concernente la libera trasferibilità della quota, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci - Conseguenze - Possibilità del creditore particolare del socio di sottoporre detta quota a sequestro conservativo e a espropriazione - Anche prima dello scioglimento della società - Sussistenza.

Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Sequestro conservativo - In genere - Oggetto - Quota di società di persone - Per previsione dell'atto costitutivo liberamente trasferibile, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci - Conseguenze - Possibilità del creditore particolare del socio di sottoporre detta quota a sequestro conservativo e a espropriazione - Anche prima dello scioglimento della società - Sussistenza.



Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO SECI ELETTRONICA S.r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Condotti n. 91, presso il prof. avv. Berardino Libonati, che lo rappresenta e difende con il prof. avv. Francesco Denozza e l'avv. Cesare P. Franzi del Foro di Milano in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ANTONIO DAFFRA e PIETRO MANDIROLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Enrico Tazzoli n. 6, presso il prof. Romano Vaccarella, che con il prof. avv. Valerio Tavormina li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- controricorrenti ricorrenti incidentati -
nonché
sul ricorso proposto da:
ANTONIO DAFFRA e PIETRO MANDIROLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Enrico Tazzoli n. 6, presso il prof. Romano Vaccarella, che con il prof. avv. Valerio Tavormina li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- ricorrenti incidentati -
contro
FALLIMENTO SECI ELETTRONICA S.r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Condotti n. 91, presso il prof. avv. Berardino Libonati, che lo rappresenta e difende con il prof. avv. Francesco Denozza e l'avv. Cesare P. Franzi del Foro di Milano in virtù di procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 641/99 del 23 marzo 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2002 dal relatore cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, i proff. avv.ti Libonati, Denozza e Vaccarella;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 25 e il 26 marzo 1994, la curatela fallimentare della s.r.l. SECI Elettronica conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, i signori Antonio Daffra e Pietro Mandirola e altri soggetti rimasti estranei al presente giudizio, chiedendone al condanna in solido al risarcimento dei danni, quantificati in L. 34,5 miliardi di lire, arrecati alla società fallita per esser venuti meno agli obblighi di vigilanza che ad essi incombevano nella qualità di sindaci e, in particolare, per aver consentito la prosecuzione dell'attività sociale non ostante la perdita del capitale sociale.
La domanda era stata preceduta da un'iniziativa cautelare, all'esito della quale, il 15 febbraio 1994, la Curatela era stata autorizzata Inaudita altera parte" ad eseguire sequestro conservativo, sino a concorrenza della somma di L. 10.000.000.000 (successivamente ridotti prima a L. 7.000.000.000 e, poi, a L. 5.000.000.000) "sui beni mobili, immobili (della società) e sui beni e crediti presso terzi". Detto sequestro, per quel che riguarda il Daffra e il Mandirola era stato eseguito, tra l'altro, sulle quote della società in accomandita semplice "Immobiliare 22^ Marzo 23 di A. Daffra & C. S.a.s." e sulle quote - della società cooperativa "La Cooperativa edilizia Scirocco a r.l.", delle quali tali soggetti erano titolari. Su istanza della ricorrente il giudice dell'esecuzione nominava, quale custode delle quote sequestrate, il signor Marco Confalonieri. Costituendosi in giudizio, il Daffra e il Mandirola - rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della S.a.s. "la 22^ Marzo 23", si opponevano all'accoglimento delle domande proposte dalla Curatela e chiedevano, inoltre, che fosse dichiarata la nullità di tutti gli atti di sequestro eseguiti, perché caduti su beni insequestrabili.
1.1 - Il Tribunale, con sentenza del 19 dicembre 1996, dopo aver rilevato che l'oggetto del sequestro era stato indicato nel decreto in modo sufficientemente specifico, dichiarava nulli i sequestri eseguiti sulle quote della società cooperativa e, al contrario, validi quelli riguardanti le quote della società in accomandita semplice.
Con la stessa sentenza la nomina del custode era riconosciuta legittima.
Quanto al primo punto, i giudici di primo grado rilevavano che l'indicazione dei beni da assoggettare a sequestro può essere fatta anche in modo "generico" e che, comunque, nel caso di specie, l'indicazione originaria era stata integrata, nel decreto, con il riferimento specifico a "valori" e "titoli".
L'affermazione della validità dei sequestri eseguiti sulle quote della società in accomandita semplice era poi fondata sulla considerazione che l'inespropriabilità di tali quote, da parte del creditore particolare del socio, è correlata alla loro intrasferibilità e che, nel caso di specie, l'art. 10 dello statuto sociale aveva invece previsto espressamente la trasferibilità delle quote, sia di quelle degli accomandanti che di quelle degli accomandatari, pur riconoscendo, in favore dei singoli soci, un diritto di prelazione.
Osservava, infine, il Tribunale che rientrava pienamente nei poteri del giudice dell'esecuzione nominare come custode una persona diversa dal terzo sequestrato.
1.2 - La sentenza veniva riformata dalla Corte territoriale che, accogliendo l'appello del Mandirola e del Daffra, dichiarava "nulli" anche i sequestri eseguiti sulle quote della società in accomandita semplice, pur ribadendo che l'oggetto del sequestro era stato indicato nel decreto in modo sufficientemente specifico. 1.2.1 - La curatela del fallimento chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso. Gli intimati resistono e propongono, a loro volta, ricorso incidentale, al cui accoglimento la curatela si oppone con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
2 - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
3 - La Corte territoriale ha dichiarato nulli i sequestri eseguiti sulle quote della società "Immobiliare 22^ marzo 23 S.a.s. di A. Daffra & C.", muovendo dal convincimento che il creditore particolare del socio di una società personale non può assoggettare la quota del socio a sequestro conservativo "finché dura la società". Convincimento fondato sulla considerazione:
- che le quote di partecipazione delle società di persone non possono essere espropriate a beneficio dei creditori personali dei soci;
- che l'inserimento nello statuto di una società di persone di una clausola che preveda il riconoscimento di un diritto di prelazione in favore dei singoli soci in caso di cessione della quota, non rende le quote liberamente trasferibili, e come tali espropriabili, trattandosi di clausola tipicamente diretta a salvaguardare "elemento personalistico" della società;
- che, comunque, il sequestro conservativo, configurandosi quale atto prodromico all'espropriazione, non può avere ad oggetto beni che non possono essere espropriati;
- che, a parte tale rilievo, il sequestro delle quote comporta, non diversamente dalla loro espropriazione, l'inserimento nella vita della società di una persona diversa dal socio ed è quindi inconciliabile con il principio dell'intuitus personae, che caratterizza tale tipo di società.
4 - Con due motivi di ricorso tra loro connessi, che vengono quindi congiuntamente esaminati, la curatela del fallimento - denunziando, oltre che vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2740 e dell'art. 2270 c.c., in relazione agli artt. 2313 ss. dello stesso codice, nonché dell'art. 671 c.p.c., in relazione agli artt. 2906 e 2270 c.c. - replica: che nessuna norma di legge sancisce espressamente l'inespropriabilità delle quote di società personali;
- che, comunque, la previsione, contenuta nello statuto di una società di persone, che le quote sociali possono essere cedute con il consenso del solo cedente, sia pur accompagnata dall'attribuzione, in favore degli altri soci, di un diritto di prelazione, vale ad eliminare ogni carattere "personalistico" della struttura sociale e a far venir meno, conseguentemente, ogni eventuale ostacolo alla loro espropriabilità e sequestrabilità;
- che, d'altro canto, il sequestro conservativo, pur essendo destinato a convertirsi in pignoramento nel "momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva", ha una propria individualità, caratterizzandosi quale strumento di tutela cautelare del diritto credito, che si realizza mediante la sottrazione dei beni sequestrati alla libera disponibilità del debitore, con l'effetto, sul piano sostanziale, di rendere inopponibili al creditore sequestrante "le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata".
5 - Orbene, si è da tempo chiarito che le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali "obbiettivate", suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarle come "beni giuridici" (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957). Le obiezioni mosse, in passato, alla possibilità che "situazioni giuridiche" soggettive possano essere assunte direttamente quale "oggetto" di rapporti giuridici, del resto non da tutti condivise, sono ormai destinate a cadere di fronte all'esplicita considerazione, da parte del legislatore, delle forme di investimento di natura finanziaria (che si configurano come rapporti contrattuali, per lo più atipici, aventi ad oggetto lo scambio tra un bene presente, costituito da denaro, e un bene futuro, a sua volta rappresentato da somme di denaro) quale prodotto finanziario (e, quindi, come "entità" suscettibili di appartenenza e di negoziazione), a prescindere dalla circostanza che esse siano, o meno, rappresentate da un documento (art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
Non vi sono pertanto ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione all'art. 2740 dello stesso codice) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.).
5.1 - Ciò, del resto, è espressamente riconosciuto per le quote della società a responsabilità limitata (art. 2480 c.c.). Le quote delle società di persone non possono tuttavia, quanto meno in linea di principio, essere espropriate finché dura la società a beneficio dei creditori particolari dei soci. Di qui il dubbio, sciolto in senso negativo dalla sentenza impugnata, che esse possano, in detto periodo, essere oggetto a sequestro conservativo, attesa la strumentalità di tale misura cautelare rispetto all'espropriazione (retro, p. 3).
Il principio non è enunciato espressamente in alcuna disposizione di legge, ma si desume con sicurezza dalla disciplina complessiva delle società personali, tradizionalmente ispirata all'esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario (il c.d. intuitus personae), il quale implica che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.). L'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di "novità" incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.
S'intende allora perché il legislatore, quando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilità di richiedere (non già l'espropriazione, ma) la liquidazione della quota che, pur intaccando il patrimonio della società, non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale.
Questa scelta chiarisce, altresì, che l'inespropriabilità della quota non si ricollega ad un'esigenza di tutela dei creditori sociali (infatti la liquidazione della quota, comportando la diminuzione del patrimonio sociale, è meno conveniente per tali soggetti), ma è posta a protezione dei soci, in considerazione della particolare rilevanza che l'individualità di ciascuno di essi assume nei loro reciproci rapporti.
5.2 - La disciplina delle società di persone, per comune ammissione, lascia ampi spazi all'autonomia privata per quel che riguarda i rapporti interni. Una conferma di ciò si ha proprio con riferimento alle norme, già ricordate, che riguardano, più o meno direttamente, il trasferimento della quota sociale. Esse, infatti, pur essendo concordemente ispirate al principio dell'inidoneità del (solo) consenso del cedente e del cessionario a disporre il trasferimento della quota, fanno salva, come si è visto, una diversa regolamentazione dell'atto costitutivo (artt. 2252 e 2322, secondo comma, c.c.).
In effetti, la prassi registra modelli di società personali diversi da quello tipico, a struttura rigidamente chiusa, caratterizzati dalla predisposizione di forme di trasferimento della partecipazione sociale più agevoli di quelle stabilite dal legislatore, come quelle caratterizzate dalla previsione della sua cedibilità sulla base del solo consenso dei diretti interessati, temperata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli altri partecipanti alla società.
La prelazione non incide, invero, sul potere di uscita del socio dalla società, poiché limita solo le possibilità di scelta dell'aspirante socio. I titolari del relativo diritto, se hanno il potere di esprimere un "preventivo giudizio di compatibilità, con gli interessi del gruppo, delle attitudini personali" del cessionario, non hanno, infatti, anche quello di impedire il trasferimento della quota e, quindi, l'uscita del cedente dalla compagine sociale, anche quando la sua partecipazione assuma un rilievo fondamentale e quali che siano i motivi che possano averla determinata, che non possono essere in alcun modo sindacati: la permanenza in società dei singoli soci è così rimessa, in definitiva, alla esclusiva volontà di ciascuno di essi. 5.3 - Alla stregua di tali considerazioni appare evidente l'errore commesso dalla Corte territoriale quando ha affermato che una clausola siffatta è diretta a "salvaguardare" l'elemento "personalistico" della società. Tale affermazione, invero, può essere ritenuta esatta solo se riferita a una clausola ricompresa nello statuto di una società. di capitali (nelle quali l'individualità dei singoli soci è tendenzialmente irrilevante, essendo esse organizzate secondo criteri capitalistici, che danno esclusivo rilevo ai mezzi apportati); ma non anche quando la clausola riguardi, invece, una società di persone, e cioè una società nella quale il rilievo dell'individualità dei singoli soci è così accentuato da richiedere, secondo lo schema tipico predisposto dal legislatore, il consenso di tutti soci (o, quanto meno, di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale: art. 2322, secondo comma, c.c.) per il trasferimento delle quote: in questa seconda ipotesi, l'inserimento nello statuto di una clausola di prelazione comporta una "degradazione" del ruolo della volontà degli "altrC soci è pertanto diretta (non già a "salvaguardare", bensì) ad "attenuare" la rilevanza dell'elemento personalistico.
5.4 - L'espropriabilità delle quote delle società di società personali "liberamente" trasferibili è generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l'inespropriabilità, in deroga al principio, sancito in via generale dall'art. 2740 c.c., che il debitore dell'adempimento delle obbligazioni con "tutti" i suoi beni. Ma, per quanto si è detto, a conclusioni non diverse deve giungersi anche quando la "libera" circolazione della quota è limitata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli "altri" soci.
L'accoglimento di questa conclusione potrebbe dirsi scontata se, aderendo ad un orientamento interpretativo autorevole (anche se minoritario) alla clausola di prelazione si attribuisse efficacia solo sul piano obbligatorio, poiché in tal caso la preferenza accordata dalla clausola non potrebbe mai interferire con la posizione dell'aggiudicatario, per definizione estraneo al suo ambito di applicazione.
Questa Corte ha però da lungo tempo optato per l'efficacia reale della clausola (Cass. 10 ottobre 1957, n. 3702; 2 ottobre 1973, n. 2763, alle quali si richiama, in motivazione, Cass. 3 aprile 1991, n. 3482) e da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi. Ma le conclusioni non mutano.
Non vi è dubbio, infatti, che l'opponibilità della clausola ai terzi e, quindi (e quindi anche ai creditori particolari del socio) operi, non solo nei trasferimenti volontari, ma anche rispetto a quelli attuati in sede esecutiva, posto che, se così non fosse, la partecipazione sociale verrebbe ad acquisire, in occasione della espropriazione forzata, un valore maggiore di quello che aveva nel patrimonio del debitore esecutato, in palese contrasto con il riconoscimento alla prelazione di efficacia "reale". Del resto, l'operatività delle "limitazioni" alla circolazione delle partecipazioni sociali anche in sede esecutiva è stata espressamente riconosciuta dal legislatore con una disposizione (l'art. 2480, secondo comma, c.c.) che, anche se dettata con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, non trova il suo fondamento nelle peculiari caratteristiche di tale tipo sociale, poiché, come è stato posto in evidenza, la sua collocazione sistematica è dovuta a un difetto di coordinamento nella stesura del codice e non assume quindi alcun rilievo ai fini interpretativi.
Ciò spiega perché tale disposizione sia stata ritenuta applicabile anche alle società per azioni. Trattasi, pertanto, di una norma che non può essere considerata eccezionale, ma va riguardata, piuttosto, come specificazione dei principi che disciplinano gli effetti traslativi della vendita forzata a norma dell'art. 2919 c.c. e che, come tale, va ritenuta applicabile anche nel caso di specie. Per la verità con la sentenza n. 3482/91, già ricordata, questa Corte, pur ribadendo l'efficacia reale delle clausole di prelazione, ha tuttavia affermato che esse sarebbero sottratte all'applicazione della disposizione appena ricordata, sul rilievo che essa riguarderebbe solo i vincoli posti a tutela di un interesse della società, tra i quali non potrebbero essere ricompresi i limiti derivanti dalle clausole di prelazione, essendo essi diretti a tutelare solo l'interesse dei singoli soci.
Tale orientamento deve essere però riconsiderato. La norma in esame, infatti, fa generico riferimento alle quote "non liberamente trasferibile e non offre quindi, nelle sua formulazione testuale, elementi per distinguere le clausole di prelazione dalle altre che, nella prassi statutaria, variamente condizionano la circolazione delle partecipazioni sociali. Nè, d'altro canto, può affermarsi che le clausole di prelazione siano poste solo in funzione di un interesse dei soci, essendo invece innegabile che, in quanto dirette ad assicurare l'omogeneità della compagine sociale, tali clausole siano destinate ad operare (anche) nell'interesse comune dei soci e, quindi, di un interesse che trascende quello, individuale, di ciascuno di essi.
6 - Non vi sono quindi ostacoli ad ammettere che anche le quote di una società personale la cui circolazione sia limitata dall'attribuzione di un diritto di prelazione in favore dei singoli soci possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte dei creditori particolari dei singoli soci anche prima dello scioglimento della società o del singolo rapporto sociale.
L'impedimento che la Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare all'ammissibilità di un sequestro conservativo di tali beni in favore del creditore particolare del socio è, quindi, insussistente. L'accoglimento del ricorso, per tale assorbente ragione, rende superfluo l'esame delle ulteriori censure formulate dalla curatela del fallimento.
7 - Il ricorso incidentale, con il quale si assume l'illegittimità della nomina del custode da parte del giudice dell'esecuzione, è inammissibile, avendo ad oggetto una censura non esaminata dalla Corte territoriale perché ritenuta assorbita.
8 - L'accoglimento, nei sensi sopra indicati, del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che, si atterrà al seguente principio di diritto: "Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio".
Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2002