Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6664p - pubb. 01/07/2007

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Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2011, n. 9260. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Art. 7, n. 1, legge fall. - Legittimazione all'iniziativa - Condizioni - Emersione dell'insolvenza solo in casi di procedimento penale - Esclusione - Desumibilità anche da condotte non riconducibili a reato ovvero in relazione a procedimenti penali non aperti - Configurabilità - Fondamento.



In tema di iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art.7, n. 1, legge fall., la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell'insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione "ovvero" di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative nè di fatti costituenti reato nè della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato