Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11719 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Modena, 19 Novembre 2014. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti – Giudizio di omologazione – Assenza di opposizioni – Controllo del tribunale



Negli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.fall. in ordine al tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere – in particolare sull’attuabilità dell’accordo e sull’idoneità al pagamento dei creditori estranei – in assenza di opposizioni, si ritiene di aderire alla tesi secondo la quale trattasi di controllo non meramente formale, bensì sostanziale e non limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell’esperto, che pure costituisce punto di riferimento necessario per tale valutazione. (Filippo Casini) (riproduzione riservata)


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